Diritto Penale e Penale Internazionale - Rogatorie, delibazioni sentenze
Newsletter
Nota a sentenza Cassazione Penale, Sez. V, n. 27853/2025 del 02/07/2025
Nell’ambito di una sentenza di condanna per diffamazione di un giornalista e del redattore che trae spunto dalla denuncia-querela sporta per il reato di cui all’art. 595, co. 2 e 3, c.p. e per il reato di cui agli art. 57 c.p. e 595 c.p. co. 2 e 3 in seguito alla pubblicazione sul quotidiano online denominato “Tv Zoom” (www.tvzoom.com) dell’articolo dal titolo: “La pietosa compravendita delle nomine della Rai dimostra che la politica e viale Mazzini sono un cosa sola” avente per oggetto la vicenda delle nomine RAI e avente come finalità un’analisi generale del rapporto esistente tra la politica e la RAI.
La sentenza in esame rappresenta un importante contributo in tema di diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica politica. La Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la condanna inflitta in secondo grado a una giornalista e al direttore responsabile di una testata online, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione.
In particolare, la Corte ha sottolineato che il diritto di critica politica gode di una tutela rafforzata nell’ordinamento, in quanto espressione essenziale del pluralismo democratico e del diritto dei cittadini a un’informazione libera e pluralista (art. 21 Cost.). Tale diritto trova un limite solo nella “continenza espressiva”, ossia nel divieto di aggressioni gratuite e personali, mentre la verità del fatto assume un rilievo meno stringente rispetto al diritto di cronaca, trattandosi di valutazioni spesso congetturali e soggettive.
Nel caso concreto, le affermazioni contestate – relative all’influenza politica sulle nomine RAI e alla professionalità del soggetto offeso – sono state ritenute dalla Corte funzionali a una critica politica di interesse generale e non costituenti un attacco personale. La Cassazione ha inoltre richiamato il ruolo della stampa come “cane da guardia” della democrazia e la necessità di tutelare il diritto all’informazione anche quando la critica si rivolge a figure pubbliche (art. 8 e 10 CEDU).
La decisione si segnala anche per la puntuale applicazione dei criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto e per la corretta individuazione dei limiti della responsabilità del direttore responsabile in caso di omesso controllo.
In conclusione, la sentenza riafferma la centralità del diritto di critica politica e la necessità di un attento bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione, offrendo un orientamento chiaro per la giurisprudenza futura in materia di diffamazione a mezzo stampa.
La sentenza delinea i confini ed il bilanciamento tra il diritto di critica e la tutela della reputazione con indicandone gli elementi
Roma 06.08.2025
Avv. Carlo Dalla Vedova
Avv. Valentina Della Torre