Diritto Pubblico Internazionale e Privato

 

L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - Il nuovo art. 628 bis c.p.p. e lo strumento della così detta “Revisione Europea” modificato dalla recente riforma “Cartabia”

L’importante novità legislativa introdotta con l’art. 628 bis c.p.p., rubricato “Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali”, si propone di colmare la lacuna processuale causata dall’assenza di un rimedio processuale che consenta la riapertura dei procedimenti penali “viziati” da violazioni convenzionali accertate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, “CEDU”. È stato quindi un unico rimedio che affidi alla Corte di Cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte EDU.

L’istituto intende dare esecuzione agli obblighi di (i) neutralizzazione, (ii) rivalutazione della sentenza e (iii) di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum.

I casi in cui è possibile attivare il rimedio, e i soggetti legittimati a farne ricorso, sono indicati dal comma 1 della norma. L’espresso riferimento contenuto nella delega al solo «soggetto che abbia presentato il ricorso» individua quale soggetto legittimato esclusivamente il ricorrente in sede europea. Al fine di attivare la “revisione europea” prevista dal nuovo art. 628 bis c.p.p., è necessaria poi una decisione della Corte EDU, con ciò si fa riferimento alle sentenze che accertino una violazione della Convenzione.

I profili procedurali della richiesta sono disciplinati dal 2° e 3° comma e a pena di inammissibilità la richiesta deve: (i) contenere «l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano»; (ii) essere presentata personalmente dall’interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale; (iii) formulata con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza nelle forme previste dall’articolo 582 c.p.p., entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione. Inoltre, nelle ipotesi in cui, la decisione con cui la Corte EDU ha accertato la violazione è divenuta definitiva antecedentemente l’entrata in vigore del dlg.s. 10 ottobre 2022, n.150, il termine di novanta giorni decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022).

Il 5° comma prevede che, superato il vaglio di ammissibilità, la Cassazione valuti l’“incidenza effettiva” che la violazione della Convenzione ha prodotto sulla condanna, cui conseguirà la scelta in ordine allo strumento più adatto per rimuovere gli effetti pregiudizievoli, ivi inclusa la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

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